Collegato alla Finanziaria 2007 made in sinistra: disposizioni urgenti di carattere finanziario, Decreto Legge 03.10.2006 n° 262 , G.U. 03.10.2006.

Articolo 32. Riproduzione di articoli di riviste o giornali
1. All’articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
Ora anche chi vuole tenere una piccola rassegna o citare un articolo, non a scopo di lucro, deve pagare un compenso all'editore, e non è più sufficiente citare la fonte e il link. Un modo per tacitare forum e blog su internet. C'è solo da sperare che finisca all'italiana, cioè che non se ne faccia nulla, come la chiusura di un negozio per due mesi per la mancata emissione di uno scontrino. Ma l'aspetto più preoccupante è che questo articolo di legge influisce sulla diffusione delle informazioni, una tassa su un prodotto già consumato prima di citarlo. Quello che non cuba, è perché i motori di ricerca forniscono informazioni aggiornate in modo dinamico senza versare contributi agli editori e se io cito un solo articolo sono soggetto alla Legge di cui sopra?

Ma ancora meno comprensibile è il motivo di questa Legge se pensiamo che gli editori ricevono cospicui finaziamenti statali per un importo complessivo di centinaia di milioni di euro, per assurdo, le notizie pubblicate sarebbero di nostra proprietà già in partenza.